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 NOTIZIE UTILI PER IL CITTADINO
COMUNICATO AI CITTADINI DI POSITANO

DE LUCIA MICHELE di GIORGIO
COMUNICATO AI CITTADINI DI POSITANO

E’ dal 1990 che, per legge, i documenti della Pubblica Amministrazione non sono più un segreto per i cittadini. Con la legge 241, del ’90 appunto, ogni atto amministrativo è diventato accessibile, salvo particolari documenti che la legge specifica e che non possono essere resi noti a tutti.

Un altro dei tanti modi messi a punto dal legislatore per avvicinare lo Stato e la sua amministrazione agli italiani, ma anche per agevolarli nell’acquisizione di notizie e documentazione che può rendersi necessaria nel corso di una delle mille trafile burocratiche in cui ognuno di noi può incappare. Ogni cittadino può dunque richiedere di prendere visione di atti di un’amministrazione che sia intervenuta in una decisione che lo riguardi e di cui voglia conoscere le motivazioni.

Ovviamente, la richiesta di visione dei documenti amministrativi deve essere motivata: non si può accedere agli atti per semplice curiosità, anche perché ognuna di queste richieste comporta comunque un impegno per l’amministrazione che potrebbe rallentarne l’attività.

Ma come si fa per esercitare il “diritto di accesso”? Vediamo.

A CHI SI PUO’ RICHIEDERE LA VISIONE DEI DOCUMENTI?
• A tutte le pubbliche amministrazioni
• Ai concessionari di servizi pubblici

IN CHE MODO?

Due sono le vie per accedere alla documentazione amministrativa: l’accesso informale e il procedimento di accesso formale.

L’ACCESSO INFORMALE
• E’ possibile richiedere la visione di atti amministrativi “verbalmente”, semplicemente rivolgendosi all’amministrazione centrale o locale che si ritiene sia la depositaria dell’atto
• E’ necessario dare tutte le informazioni utili a rintracciare il documento che si vuole visionare
• Se l’amministrazione lo richiede, bisogna motivare la richiesta ed eventualmente chiarire la propria identità e se si agisce in rappresentanza di terze persone o associazioni, o gruppi
• L’ufficio esamina e accoglie (se non ci sono problemi) la richiesta al momento stesso in cui viene presentata

L’accoglimento della domanda

• Al momento dell’accettazione della richiesta di visione di un atto, l’amministrazione deve dare precise indicazioni dell’ufficio (con relativa ubicazione) al quale rivolgersi per ottenere la documentazione
• Chi fa la richiesta deve avere almeno 15 giorni per visionare i documenti
• E’ possibile prendere visione di altri documenti correlati a quello richiesto o che facciano parte della stessa pratica
• E’ possibile visionare i documenti soltanto nell’ufficio che li detiene; non è possibile portarli via
• È possibile, invece, chiederne una copia, ma le modalità per farlo e l’eventuale costo sono stabiliti autonomamente dalle amministrazioni.

L’ACCESSO “FORMALE”

L’amministrazione cui viene richiesta la visione del documento potrebbe non rispondere subito positivamente alla domanda, per esempio perché sorgono dubbi sulla legittimità della richiesta, o sul richiedente. In questo caso bisogna seguire la procedura di acceso formale.
• La richiesta deve essere presentata in forma scritta, e deve contenere tutti i dati del richiedente, il motivo della richiesta, l’indicazione del procedimento cui il documento si riferisce
• L’ufficio è tenuto a rilasciare una ricevuta
• Se la richiesta è presentata ad un’amministrazione non competente, è l’amministrazione stessa che deve inoltrarla all’ufficio che invece è in possesso della documentazione
• Al massimo entro 30 giorni, il richiedente deve ricevere risposta e avere la possibilità di consultare il documento richiesto
• Se invece l’ufficio che ha ricevuto la richiesta, ritiene la domanda formale ancora incompleta, deve comunicarlo al richiedente entro 10 giorni.

• I motivi del rifiuto al diritto di accesso

L’accesso ad un documento può dunque essere negato, oppure differito nel tempo. Entrambe le possibilità devono essere comunque motivate, e la legge prevede i casi in cui possono verificarsi.
Il differimento nel tempo può essere disposto per una tutela “temporanea” dei documenti, ad esempio nella fase preparatoria di un provvedimento; l’atto che decide il differimento, comunque, deve indicarne anche la durata.

L’amministrazione pubblica può invece esercitare il divieto di accesso vero e proprio se dalla visione dei documenti richiesti derivano:
• Danni alla sicurezza, alla difesa e alla sovranità nazionale, alle relazioni internazionali
• Danni alla politica monetaria.
L’accesso ai documenti può essere negato anche nel caso in cui riguardino:
• Strutture, mezzi, personale delle forze dell’ordine
• La vita privata o la riservatezza di persone, gruppi, associazioni, imprese.
L’accesso deve essere invece comunque garantito se i documenti richiesti servono a tutelare i propri interessi durante una causa in tribunale.

La legge garantisce anche che, in caso di rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione, i cittadini possano impugnare la decisione ricorrendo al TAR e, con la legge 340 del 2000, anche al giudice ordinario.




 

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