COMUNICATO PER I CITTADINI DI POSITANO
Accesso ai documenti relativi alle informazioni ambientali:
D.L gs. 24 Febbraio 1997, n 39.
Il nostro ordinamento contempla una norma specifica in materia di accesso alle informazioni relative all’ambiente,introdotta dal D.Lgs 24 Febbraio 1997,n.39,con il quale si è provveduto a dare attenzione alla direttiva 90/313/CEE proprio in tema di libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente.
L’accesso alle informazioni in materia di ambiente garantisce la facoltà di ottenere informazioni a chiunque, senza che questi ( art 3 ) debba motivare l’istanza,evidenziando il proprio specifico interesse, alla visione e/o alla copia dei documenti richiesti.
Ogni cittadino interessato può richiedere informazioni disponibile in qualsiasi forma,sia essa scritta,visiva, sonora o contenuta in banche dati riguardante
a) lo stato delle acque, dell’aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio,degli spazi naturali:
b) le attività,comprese quelle nocive e le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali;
c) le attività e le misure destinate alla tutela delle suindicate componenti ambientali,comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dell’ambiente.
Tenute all’osservanza di tali norme speciali sono le autorità pubbliche,ovvero tutte le amministrazioni pubbliche statali,regionali,locali,le aziende autonome,gli enti pubblici ed i concessionari dei pubblici servizi.
Infine tutte le amministrazioni tenute a garantire l’accesso ai documenti ambientali devono trasmettere entro il 30 Giugno di ogni anno i dati degli archivi automatizzati ai sensi degli art.11 e 12 del D.P.R.n. 352/92,relativi alle richieste di accesso in tale materia,nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in attuazione del D.Lgs. n.39/97
Michele De Lucia ( di Giorgio )
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