INFORMAZIONI DI BASE
Le banche rappresentano un utile deposito per il nostro patrimonio corrente ma spesso le condizioni imposte per aprire i conti correnti sono sfavorevoli. I tassi d’interesse sempre più bassi e variabili nel tempo, il costo elevato delle carte di credito, i costi di gestione del conto variabili a seconda dell’istituto bancario scelto.
Oggi è possibile orientarsi ad una nuova forma di deposito bancario: il bancoposta di Poste Italiane. I vantaggi di questa scelta sono nella possibilità di avere un grande numero di punti di prelevamento (bancomat e non) e deposito, ma soprattutto di avere costi di gestione del conto corrente inferiori alla maggior parte delle banche.
In queste pagine vi presentiamo in breve rischi e opportunità su questa tematica.
• LE BANCHE
• LE POSTE
IL CONTO CORRENTE BANCARIO
Il conto corrente è lo strumento attraverso il quale si svolgono i normali rapporti bancari. L'apertura del conto corrente è necessaria per l'utilizzo di tutta la gamma dei prodotti bancari, dai più tradizionali (deposito titoli, cassette di sicurezza, pagamenti vari) a quelli più innovativi (risparmio gestito, polizze assicurative e moneta elettronica). Esaminiamo i vantaggi connessi all'utilizzo del conto corrente, evidenziandone i costi e tentando di suggerire le vie per cercare di contenerli. L'utilizzatore deve infatti entrare nell'ottica che buona parte dei costi dei contratti bancari (come di ogni altro contratto) sono negoziabili.
LA REMUNERAZIONE DEI DEPOSITI
Il principale elemento di contrattazione tra la banca ed il cliente è sempre stato il livello del tasso di interesse corrisposto sulle somme depositate sul conto, in quanto finora il risparmiatore riteneva il conto uno strumento di investimento. Ma la riduzione dei tassi d'interesse e la ritenuta fiscale del 27 percento spingono alla ricerca di forme d'investimento più remunerative. Perciò si stanno diffondendo conti senza o con ridotta remunerazione dei depositi e senza spese di gestione: opportunità interessanti a patto di non lasciare depositate somme troppo elevate.
LE SPESE DI GESTIONE DEL CONTO
Il costo complessivo di un rapporto di conto corrente deriva una serie di fattori:
1. Il costo di ogni operazione effettuata: varia da banca a banca (ed a volte all'interno della stessa per tipo di conto corrente). Entro certi limiti è oggetto di contrattazione. E' però consigliabile optare per un forfait di operazioni gratuite: superato il limite di operazioni si pagherà un tanto per ognuna in più. Per individuare la soluzione più adatta occorre fare un esame preventivo: quante operazioni si compiono ogni mese?. Sono inoltre sul mercato molte tipologie di conto rivolte a categorie di persone (pensionati, commercianti, studenti, ecc.) che prevedono spese agevolate.
2. Le spese di chiusura: a fine anno la banca liquida gli interessi attivi (ove previsti) e con il calcolo degli stessi recupera le spese di chiusura. Anche queste sono variabili da banca a banca possono essere oggetto di contrattazione.
3. La valuta delle operazioni: le banche usano aggiungere giorni alla data da cui i versamenti (o le altre operazioni) iniziano a produrre interessi. L'entità dei giorni viene esplicitata sui documenti contrattuali e può essere contrattata.
4. I costi di scoperto: il normale conto corrente creditore non prevede normalmente passaggi in debito (anche solo determinati dalla valuta delle operazioni). Sono molte le banche che penalizzano i passaggi in debito applicando tassi di interesse piuttosto elevati.
5. Costi di rendicontazione: la frequenza dell'invio dell'estratto conto può essere pattuita con la banca (trimestrale, mensile o altro). Però la maggior frequenza comporta costi maggiori. Per tenere sotto controllo l'andamento del conto si può usare il bancomat che offre lo stesso servizio gratuitamente. Molte banche inoltre hanno predisposto servizi di rendicontazione telefonica con l'utilizzo di numeri verdi.
I PRINCIPALI SERVIZI ACCESSORI
Sono moltissimi i servizi bancari utilizzabili con il conto corrente, esaminiamo i più diffusi:
1. Fascicolo assegni: viene generalmente offerto gratuitamente, salvo il recupero delle spese di bollo.
2. Moneta elettronica: carte di debito (bancomat) e di credito (carta di credito). Sono generalmente offerte a condizioni standard, però con possibilità di negoziazione. Per quanto riguarda il Bancomat bisogna ricordare che i prelievi sono soggetti a una commissione, ridotta ove il prelievo venga effettuato presso gli apparecchi della banca che ha emesso la carta. Anche le carte di credito hanno dei costi aggiuntivi, oltre a quello di emissione connessi alle spese di periodica rendicontazione.
3. Addebito utenze (Enel, Telecom, Italgas, ecc.): spesso le banche offrono questo servizio gratuitamente a condizione che si sottoscriva un ordine di addebito automatico e permanente. Questa soluzione è consigliabile in quanto il pagamento per cassa, oltre che far perdere tempo, è penalizzato da costose commissioni.
4. Bonifici bancari e disposizioni permanenti di addebito in conto: sono il mezzo di pagamento più sicuro, più noto, ma anche il più caro. Gli ordini permanenti sono utili qualora la somma da bonificare sia sempre la stessa nel tempo (affitto, rate di acquisto ecc.). Le commissioni della banca possono comunque essere oggetto di contrattazione.
5. Custodia e amministrazione titoli: i titoli sottoscritti o acquistati dal cliente vengono immessi in un deposito titoli a fronte del quale la banca recupera delle commissioni e, se l'importo dei titoli non è elevato, queste possono incidere sul loro rendimento. Molte banche offrono per i titoli di propria emissione (certificati di deposito e obbligazioni) il servizio di custodia gratuito. Sottolineiamo quindi come il cliente debba divenire parte attiva del rapporto di conto corrente monitorando periodicamente le condizioni relative non solo alla rimunerazione dei depositi, ma soprattutto ai servizi di cui usufruisce con questo.
COME DIFENDERSI IN CASO DI CONTROVERSIE: L'OMBUDSMAN BANCARIO
L'accordo interbancario del 24.5.1992 ha creato la figura dell'Ombudsman bancario, un organismo collegiale formato da cinque membri.
Tale accordo prevede che in ciascuna banca sia attivato un Ufficio Reclami che deve pronunciarsi, in maniera chiara, entro un tempo prefissato, su qualunque controversia relativa ad operazioni e servizi.
Il reclamo può essere avanzato per raccomandata con ricevuta di ritorno o allo sportello con rilascio di ricevuta da tutta la clientela.
In caso di ulteriore disaccordo tra utente e banca, il primo può rivolgersi, in maniera del tutto gratuita, all'Ombudsman che, però, può derimere controversie tra persone fisiche ma non soggetti giuridici, fino a cinque milioni di lire come danno e non come operazione, purchè non sia stata interessata già l'autorità giudiziaria.
Le banche devono pubblicizzare sia l'iniziativa sia il testo regolamentare ed informare il pubblico sui recapiti dell'ufficio reclami e dell'Ombudsman.
Un aspetto non contemplato tra i compiti dell'organismo sono le controversie tra i possessori di carte di credito e gli emittenti.
Ombudsman Bancario: Via delle Botteghe Oscure, 46- 00186 Roma fax 06.676.74.00
La Banca centrale europea
La Banca centrale europea (Bce), istituita il 1° giugno 1998 ha sede a Frankfurt am Main ed è una delle banche centrali più giovani del mondo. Presidio della stabilità dei prezzi nell’area dell’euro, la Bce conduce la politica monetaria unica assieme alle banche centrali nazionali dei paesi partecipanti all’area dell’euro. La base giuridica su cui si fondano Bce e Sistema europeo di Banche centrali (Sebc) è rappresentata dal Trattato che istituisce la Comunità europea, secondo il quale il Sebc è costituito dalla Bce e dalle Banche centrali nazionali dei quindici stati membri dell’Ue.
Compito del Consiglio direttivo, il più alto organo decisionale della Bce dove siedono i governatori delle banche centrali nazionali dell’area dell’euro, è formulare la politica monetaria unica e, in particolare, determinare i tassi di interesse ai quali le banche commerciali possono ottenere liquidità dalla Banca centrale.
La funzionalità di ricerca che segue offre un aggiornamento su una serie di variabili analizzate attraverso statistiche elaborate dalla Banca centrale europea.
Ordinamento
L’ordinamento bancario italiano è disciplinato principalmente dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), il cui titolo II è dedicato alle "Banche".
In particolare, l’attività consiste nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nell’esercizio del credito, riservati alle banche e da queste svolti con carattere d’impresa.
Viene inoltre precisato che le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali.
L’ordinamento riserva particolare importanza agli aspetti attinenti la raccolta del risparmio tra il pubblico, che viene definita in termini di "acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma".
Tale raccolta è vietata - in linea di principio - ai soggetti diversi dalle banche. Queste, oltre alle tradizionali forme tecniche, raccolgono denaro anche attraverso l’emissione di titoli, quali le obbligazioni, i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.
Il Testo unico disciplina anche le società finanziarie e prevede che l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Ufficio italiano cambi.
Trasparenza bancaria
Al fine di imporre alle banche di fornire ai loro clienti informazioni dettagliate sulle operazioni che avvengono negli istituti di credito di qualunque tipo, in Italia è stata approvata la legge 17.2.1992 attuata con Decreto del Ministero del tesoro del 24.4.1992 su "norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari".
La legge sulla trasparenza è stata successivamente inserita nel decreto legislativo 385/93, la così detta "legge bancaria" che ha trasposto esattamente i principi di quella precedente.
Vediamo ora quali sono i diritti del consumatore riconosciuti espressamente dalla legge:
• In ogni locale aperto al pubblico devono essere presenti gli avvisi sintetici (cartelloni) che espongono le principali condizioni (elencate dettagliatamente) praticate dalla banca nei confronti della clientela;
• Le banche non possono inserire nei contratti clausole che prevedano tassi di interesse, prezzi e condizioni più sfavorevoli al cliente e quindi peggiori di quelle pubblicizzate;
• Dove è indicato il tasso di interesse o altri costi di un prestito deve essere indicato il TAEG (tasso annuo effettivo globale) di cui parleremo dettagliatamente nel capitolo del credito al consumo;
• Se i vari costi delle operazioni non sono resi pubblici ai clienti significa che non devono essere pagati;
• I fogli informativi devono essere asportabili in modo che al cliente sia consentita una facile e comoda comparazione delle condizioni praticate dalle diverse banche. La norma prevede inoltre che gli avvisi debbano avere una certa dimensione ed essere facilmente identificabili e letti;
• Gli avvisi e le note informative devono avere lo stesso contenuto in tutte le agenzie della banca su tutto il territorio nazionale;
• Per i mutui il tasso variabile e i fogli informativi devono riportare il tasso d'ingresso, il criterio di indicizzazione, gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e al periodicità di revisione.
Se queste sono in sintesi le regole della trasparenza bancaria vale la pena di ricordare che la legge regola anche altri aspetti del rapporto cliente-banca.
Ad esempio consente al cliente di decidere la periodicità dell'invio di estratto conto che ovviamente ha un costo.
Le banche hanno invece la facoltà di peggiorare le condizioni contrattuali abbassando i tassi di interesse o aumentando alcune tariffe a patto però che ne diano comunicazione al cliente.
Per tutti i contratti, esclusi i mutui e i prestiti, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali iniziali, il cliente può recedere dal contratto senza penalità.
CREDITI AL CONSUMO
Il decreto legislativo n.385 del 1993 più noto come "legge bancaria" contiene una serie di disposizioni a tutela del debitore a condizione che il prestito abbia caratteristiche precise:
• sia finalizzato al consumo e non alla produzione;
• l'ammontare del prestito debba essere compreso tra 154,94 euro e 30.987,41 euro;
• il rimborso non deve avvenire in un'unica soluzione e nemmeno entro un anno e mezzo;
• il finanziamento non deve essere finalizzato alla costruzione o all'acquisto di una casa, anche se può essere utilizzato per realizzare lavori di ristrutturazione.
Il contratto per ottenere il credito deve riportare il Taeg e tutte le altre voci di costo.
E' sempre possibile estinguere anticipatamente, pagando una penale che non può superare l'1% del capitale ancora da restituire.
Quando si intende chiedere un prestito per un acquisto di un bene o servizio, il contratto deve essere redatto per iscritto e una copia deve essere sempre consegnata al cliente. Ecco cosa deve contenere:
• il nome della banca o della finanziaria che eroga il finanziamento ed i dati identificativi del consumatore che lo richiede;
• l'importo del prestito e le modalità di erogazione;
• il numero, l'importo e le scadenze delle singole rate di rimborso;
• il Tan ed il Taeg con il dettaglio delle condizioni secondo le quali possono essere eventualmente modificati;
• l'importo e la causale degli oneri esclusi dal calcolo del Taeg;
• eventuali maggiori oneri applicabili in caso di mora;
• eventuali garanzie richieste;
• eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non comprese nel calcolo del Taeg;
• le modalità di recesso.
LE CARTE DI CREDITO
La raccomandazione 97/489 della Commissione Europea spiega chiaramente obblighi del titolare di carta di credito e doveri dell'emittente.
Obblighi del titolare:
• impiegare lo strumento con tutte le precauzioni utili e ragionevoli al fine di tenerla al sicuro;
• notificare immediatamente la perdita ed il furto, la registrazione sul conto di una operazione non autorizzata, un errore o qualsiasi irregolarità;
• non trascrivere il proprio codice di identificazione personale in forma facilmente riconoscibile.
Doveri dell'emittente:
• comunicare il codice del titolare solo a lui ed in forma riservata;
• non inviare strumenti di pagamento non richiesti dal titolare;
• tenere una contabilità interna delle operazioni;
• assicurare mezzi adeguati per le denunce di smarrimento, furto o errore, in funzione 24 ore su 24, compresi i giorni festivi;
• in caso di controversia dimostrare che l'operazione è stata correttamente registrata e che non è in corso alcun guasto tecnico o altro inconveniente.
Consigli utili.
• Ricordarsi sempre in caso di furto di Carta o di Bancomat di telefonare immediatamente ai numeri verdi, segnati sulle carte stesse o messi a disposizione dall'ente emittente;
• recarsi alla polizia ed ai carabinieri per la denuncia;
• recarsi poi alla banca per dare il numero di blocco del bancomat e consegnando copia della denuncia fatta ai carabinieri;
• per la Carta di Credito è necessario inviare dopo il blocco telefonico, una raccomandata alla banca, entro 48 ore dall'avvenuta denuncia allegandone copia;
• segnalare alle associazioni dei consumatori tutte le irregolarità riscontrate nella gestione della vostra banca.
Michele De Lucia di Giorgio
Michele De Lucia di Giorgio
info@sartoriamediterranea.it